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[1]Agli effetti della presente legge il servizio aeronavigante e' quello previsto dall'ultimo comma dell'art. 44 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1403, e successive modificazioni.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 3 marzo 1941-X1X
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - LISSIA
[6]Visto:
[7](ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
[8]MUSSOLINI
Testo in vigore dal 9 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
