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I benefici previsti dagli articoli 44, lettera b), del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e 104 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084, e successive modificazioni ed estensioni a favore dei dipendenti statali di ruolo che hanno riportato ferite di guerra, sono estesi a coloro che abbiano conseguito il brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatesi in Patria o all'estero dopo il 23 marzo 1919 e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista almeno dalla data dell'evento che fu causa della ferita.
Testo in vigore dal 22 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
