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[1]E' riaperto per il periodo di due anni dalla data della pubblicazione della presente legge il termine di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 agosto 1927-V, n. 1519, convertito nella legge 16 febbraio 1928-VI, n. 359, per la presentazione delle domande di pensione in dipendenza di eventi per la causa nazionale verificatesi all'estero.
[2]La decorrenza della pensione o degli assegni avra' effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge.
[3]Per gli eventi che si verificassero all'estero posteriormente alla entrata in vigore della presente disposizione, i termini per la presentazione delle domande di pensione saranno regolati in conformita' della norma dell'art. 59 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1117, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 1936-XIV, n. 890.
Testo in vigore dal 22 giugno 1940 al 16 dicembre 2009
