Art. 6 — Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1993 al 17 novembre 2000. Leggi il testo vigente →

I criteri e le modalita' per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 - 26 marzo 1993 (in G.U. 1a s.s. 31/03/1993, n. 14) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), nella parte in cui non prevede un meccanismo di cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome in relazione all'esercizio del potere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente la concessione delle agevolazioni alle imprese condotte da donne o a prevalente partecipazione femminile allorche' queste ultime operino nell'ambito dei settori materiali affidati alle competenze delle regioni e delle province autonome".

Testo in vigore dal 1 aprile 1993 al 17 novembre 2000

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 109/1993

    Ha colpito questo articolo
    26 marzo 1993

    L'art. 6, comma primo, L. 25 febbraio 1992 n. 215, demandando a un decreto ministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore dell'imprenditoria femminile previste dall'art. 4 della stessa legge, non lede le competenze delle regioni e delle province autonome, trattandosi della fissazione di criteri e modalità per l'attuazione di programmi legislativi di "azioni positive" di spettanza statale. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalità dell'art. 6, comma primo, L. n. 215, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., e della Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18, 20, 21 e 29; 9, nn. 3, 7 e 8; 15 e 16, d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670). - V. massima precedente.

    Art. 6 Azioni positive per l'imprenditoria femminile · Art. 2 Azioni positive per l'imprenditoria femminile · Art. 3 Azioni positive per l'imprenditoria femminile · Art. 4 Azioni positive per l'imprenditoria femminile

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1993

Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1992 al 1 aprile 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 24 - 26 marzo 1993 (in G.U. 1a s.s. 31/03/1993, n. 14) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), nella parte in cui non prevede un meccanismo di cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome in relazione all'esercizio del potere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente la concessione delle agevolazioni alle imprese condotte da donne o a prevalente partecipazione femminile allorche' queste ultime operino nell'ambito dei settori materiali affidati alle competenze delle regioni e delle province autonome".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1992-02-25;215~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari