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[1]Per la durata dell'attuale stato di guerra, i sottufficiali richiamati dal congedo in base all'art. 36 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-X, n. 1514, quale e' stato esteso ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali con il R. decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 304, possono essere trattenuti in servizio a domanda non oltre il compimento del 70° anno di eta', qualora siano ritenuti di ottimo rendimento.
[2]La disposizione del precedente comma si applica anche ai sottufficiali richiamati dal congedo in base al suddetto articolo 36 e che posteriormente al 10 giugno 1940-XVIII, siano stati ricollocati in congedo per aver raggiunto il 65° anno di eta'.
[3]I sottufficiali di cui ai precedenti commi sono esclusivamente impiegati in servizi sedentari, non possono ottenere avanzamento all'atto del ricollocamento in congedo, fruiranno della pensione ad essi spettante in relazione soltanto al servizio prestato ed agli assegni percepiti prima del 65° anno di eta'.
Testo in vigore dal 15 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
