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[1]L'art. 10 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, e' sostituito dal seguente:
[2]«Il sottufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre e' temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato per ferite (escluse quelle contemplate nell'art. 9-bis), lesioni o malattie, riportate in servizio o per causa di servizio, puo' conseguire la promozione - anche se non abbia compiuto il prescritto periodo di servizio alle truppe - quando, riacquistata l'incondizionata idoneita' fisica, riprende servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.
[3]In tal caso viene considerato come pretermesso nell'avanzamento - ma soltanto in rapporto alla promozione al grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento in cui fu ferito o cadde ammalato - e gli viene data la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Nella successiva promozione, pero', non puo' ottenere una sede di anzianita' anteriore alla data in cui ha riacquistato, l'incondizionata idoneita' fisica. Puo' conseguire la promozione stessa anche se non abbia compiuto il prescritto periodo di servizio alle truppe purche', pero', abbia prestato almeno sei mesi di effettivo servizio, continui o non lo stato di guerra».
Testo in vigore dal 15 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
