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[1]La permanenza minima di grado, necessaria agli ufficiali in congedo per conseguire l'avanzamento al grado superiore e':

[2]di 3 anni nel grado di guardiamarina o gradi corrispondenti;

[3]di 4 anni nel grado di sottotenente di vascello o gradi corrispondenti;

[4]di 8 anni nel grado di tenente di vascello o gradi corrispondenti; di 6 anni in ciascuno dei gradi superiori.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 21 dicembre 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art66 · fonte del testo

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