Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 dicembre 1927 al 27 novembre 1929. Leggi il testo vigente →

[1]Al corso presso l'Istituto di guerra marittima verranno ammessi capitani di corvetta dopo l'esperimento in comando navale e capitani di fregata.

[2]((La Commissione ordinaria di avanzamento procedera' all'esame degli ufficiali suddetti, assegnando a ciascuno un punto di merito, con le norme del regolamento, e ne proporra' l'inscrizione al corso dell'Istituto di guerra marittima quando essi abbiano riportato:))

  • a)non meno di 15 ventesimi per le loro qualita' tecnico-professionali e di carattere;
  • b)non meno di 15 ventesimi al corso di comando di cui all'art. 41;
  • c)non meno di 33 ventesimi complessivamente fra i due punti suddetti.

[3]Le modalita' relative saranno indicate dal regolamento.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1927 al 27 novembre 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 dicembre 1927

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 21 dicembre 1927. 13 parole aggiunte.

La Commissione ordinaria di avanzamento procedera' all'esame degli ufficiali suddettiaggiunto: , assegnando a ciascuno un punto di merito, con le norme del regolamento, e ne proporra' l'inscrizione al corso dell'Istituto di guerra marittima quando essi abbiano aggiunto: riportato:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art48 · fonte del testo

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