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[1]I Comandi navali e le cariche direttive saranno assegnati dal Ministro della marina, sentito il parere del Capo di Stato maggiore, soltanto a quegli ufficiali che per qualita' professionali, tecniche, di cultura e di carattere diano sicuro affidamento di poterli disimpegnare.

[2]Le cariche direttive degli ufficiali delle Capitanerie di porto saranno assegnate dal Ministro per la marina su proposta del Ministro delle comunicazioni seguendo gli stessi criteri.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 21 dicembre 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art3 · fonte del testo

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