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[1]Gli ufficiali dell'ausiliaria e quelli del congedo provvisorio degli anzidetti gradi, che il Ministero credera' di impiegare, saranno assegnati alle varie unita' in base alle stesse norme fissate dagli articoli precedenti per gli ufficiali di complemento.

[2]L'impiego degli ufficiali di grado superiore a tenente colonnello e' in facolta' del Ministero della guerra.

[3]L'impiego degli ufficiali di riserva e' fatto secondo le disposizioni della legge sullo stato degli ufficiali.

Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art5 · fonte del testo

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