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[1]Non puo' essere preso in esame ai fini dell'avanzamento ne' promosso al grado superiore l'ufficiale delle categorie in congedo a carico del quale sia stato iniziato procedimento penale o che debba essere giudicato da un Consiglio di disciplina.

[2]Ove pero' l'esito del giudizio dovesse essere favorevole, l'ufficiale previo un nuovo giudizio delle competenti autorita', se giudicato idoneo, viene promosso e gli e' assegnata la data e la sede di anzianita' che avrebbe conseguito qualora la promozione non fosse stata sospesa.

Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art36 · fonte del testo

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