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Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio si applicano le norme contenute nel R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3257, con le seguenti avvertenze:

  • a)per la valutazione ai fini dell'avanzamento, l'ufficiale non e' sottoposto a corso valutativo od esperimento; egli e', pero', sottoposto alla classifica di cui all'articolo 12 con norme da stabilirsi con decreto Reale;
  • b)salvo il disposto dell'articolo 67, l'ufficiale puo' conseguire promozione soltanto sino al grado di colonnello e purche', con la promozione a colonnello, non consegua piu' di tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto della riassunzione.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art64 · fonte del testo

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