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[1]Per ogni ufficiale reduce da prigionia il Ministro per la guerra, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che l'ufficiale sia valutato per l'avanzamento.

[2]L'ufficiale per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione anzidetta, se raggiunto dal turno di promozione durante il periodo di prigionia, ha diritto a conseguire la promozione al solo grado immediatamente superiore, ma con anzianita' corrispondente alla data del ritorno da prigionia.

[3]Se con tale anzianita' risulta ancora pretermesso all'avanzamento, non puo' conseguire altre promozioni se non abbia prestato servizio per almeno tre mesi, o per almeno due anni, a seconda che perduri o sia cessato lo stato di guerra; nel nuovo grado gli e' conferita, come anzianita', la data del giorno in cui ha compiuto il periodo di servizio anzidetto.

[4]Qualora pero' l'ufficiale abbia acquisito titolo all'avanzamento prima della cattura, ha diritto a conseguire, con effetto retroattivo, la promozione al grado superiore.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 23 dicembre 1944

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art103 · fonte del testo

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