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[1]Le proposte di promozione per merito di guerra o di avanzamento per merito di guerra debbono pervenire al Ministero della guerra corredate con i pareri delle autorita' gerarchiche e, per quelle relative agli ufficiali di cui all'articolo 100, con il parere del Governatore competente.

[2]Sulle proposte relative ai sottotenenti, ai tenenti ed ai capitani decide il Ministro per la guerra, sentito il parere di apposita commissione nominata con decreto Reale.

[3]Su quelle relative agli ufficiali di grado superiore a capitano decide lo stesso Ministro, sentito il parere della commissione centrale di avanzamento.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 24 settembre 1941

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;370~art101 · fonte del testo

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