Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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8 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1938 al 9 ottobre 2010. 357 parole tolte, 10 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: La Commissione centrale di avanzamento e' composta dai seguenti membri effettivi:
tolto: a) capo di Stato Maggiore dell'Esercito, quando non ricopra anche la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra;
tolto: b) generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata preposti ai Comandi d'armata;
tolto: c) generali di corpo d'armata preposti, per incarico o come facenti funzione, ai Comandi d'armata quando essi siano vacanti oppure quando i rispettivi titolari, per esigenze militari o di funzioni, non possono esercitare, in deroga all'art. 7 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, l'effettivo comando;
tolto: d) il piu' anziano tra il sottocapo di Stato Maggiore intendente e il sottocapo di Stato Maggiore per le operazioni, purche' rivesta il grado di generale di corpo d'armata.
tolto: La presidenza della Commissione e' assunta dal capo di Stato Maggiore dell'Esercito se comandante designato d'armata; in ogni altro caso dal generale in servizio permanente effettivo piu' anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il capo di Stato Maggiore dell'Esercito - o, se fa parte della Commissione, il sottocapo di Stato Maggiore intendente o quello per le operazioni - ha diritto a voto limitatamente allo scrutinio dei generali meno anziani di lui.
tolto: E' in facolta' della Commissione centrale di consultare, senza diritto a voto, ciascuno dei seguenti ufficiali generali, allorquando essa prende in esame gli ufficiali, fino al grado di maggiore incluso, da lui giudicati o classificati:
tolto: a) comandanti di corpo d'armata;
tolto: b) comandanti di difesa territoriale;
tolto: c) sottocapo di Stato Maggiore intendente e sottocapo di Stato Maggiore per le operazioni, ciascuno di essi quando non faccia parte della Commissione come membro effettivo; sottocapo di Stato Maggiore per la difesa territoriale.
tolto: E' altresi' in facolta' della Commissione centrale di consultare, senza diritto a voto, per gli ufficiali delle varie Armi, Servizi e Corpi rispettivi, fino al grado di maggiore incluso:
tolto: a) gli ispettori delle varie Armi;
tolto: b) il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali;
tolto: c) i direttori superiori del Servizio tecnico armi e munizioni e del Servizio studi ed esperienze del genio e l'ispettore della motorizzazione;
tolto: d) il tenente generale medico e quello commissario;
tolto: e) il capo del Servizio ippico e veterinario;
tolto: f) il capo del Corpo di amministrazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art8 · fonte del testo
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