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[1]Qualora a carico di un ufficiale inscritto sul quadro di avanzamento intervengano, nell'imminenza della promozione, fatti di notevole gravita', il Ministro per la guerra ha facolta' di sospenderne la promozione.

[2]Tale sospensione annulla il precedente giudizio di promovibilita' il quale, entro sei mesi, deve essere rinnovato. Se l'ufficiale e' nuovamente prescelto per l'avanzamento viene promosso con le norme contenute negli ultimi due commi dell'articolo 14, e salvo il disposto degli ultimi tre commi dell'articolo 30.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art16 · fonte del testo

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