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Gli ufficiali di complemento possono essere promossi:

  • a)fino al grado di capitano, se appartenenti ai vari corpi e servizi;
  • b)fino al grado di maggiore, se appartenenti ai CC. RR., alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio od al corpo sanitario, quali ufficiali medici, od al corpo veterinario;
  • c)fino al grado di tenente colonnello, se appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, qualora abbiano comandato il battaglione o reparto corrispondente presso l'esercito operante; oppure abbiano ottenuto in guerra due ricompense al valor militare o una ricompensa al valor militare e riportata una o piu' ferite;
  • d)fino al grado di tenente colonnello gli ufficiali medici i quali abbiano prestato servizio presso l'esercito operante col grado di maggiore medico o vi abbiano disimpegnate mansioni devolute al grado di maggiore medico.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 20 dicembre 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art119 · fonte del testo

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