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I capitani di Stato Maggiore sono reclutati fra quelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio i quali:

  • a)abbiano superato, con distinzione, gli esami della Scuola di guerra;
  • b)abbiano compiuto, con buon esito, un corso di esperimento pratico di servizio di Stato Maggiore secondo norme da fissarsi per decreto Reale;
  • c)abbiano tenuto lodevolmente, per almeno due anni, col grado di capitano, il comando del reparto della propria arma.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art79 · fonte del testo

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