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[1]Per i giudizi relativi all'avanzamento a colonnello ed agli alti gradi della gerarchia militare e' costituita una «Commissione centrale di avanzamento», la quale si compone: del Ministro della guerra, presidente, del capo di Stato Maggiore generale, dei quattro comandanti di armata, membri. Il Ministro della guerra non ha voto.

[2]I Comandanti di corpo d'armata ed il Sottocapo di Stato Maggiore generale intervengono alle sedute della Commissione, come membri consultivi, senza diritto a voto.

[3]In assenza del Ministro della guerra presiede la Commissione il Capo di Stato Maggiore generale con diritto a voto.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 febbraio 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art22 · fonte del testo

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