Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Il Ministro della guerra ha l'obbligo di destinare, volta a volta, non meno di un quarto delle vacanze che si formeranno nei ruoli dei capitani di fanteria al riassorbimento delle eccedenze che si verificheranno nel grado stesso con l'attuazione del nuovo ordinamento, e di coprire la rimanente aliquota con promozioni di grado inferiore.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art113 · fonte del testo

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