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Per poter concorrere all'avanzamento a scelta, i sottufficiali dei carabinieri Reali debbono avere un'anzianita' di grado di non piu' di un anno inferiore a quella che viene stabilita di volta in volta, per l'avanzamento ad anzianita', nei limiti previsti dall'art. 8 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, ferma restando una permanenza nel grado non inferiore alla meta' di quella stabilita dall'articolo medesimo.
Testo in vigore dal 22 agosto 1941 al 16 dicembre 2009
