Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1933 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Nella prima applicazione della presente legge i capitani di cui all'art. 1, che verranno dichiarati idonei all'avanzamento anticipato saranno considerati - agli effetti della determinazione della anzianita' nel grado di maggiore - come se avessero sostenuto le prove valevoli per l'avanzamento anticipato contemporaneamente ai pari grado ed anzianita' dell'arma di appartenenza che le abbiano gia' sostenute.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia insorta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 maggio 1933 - Anno XI
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Gazzera - Jung.
[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 16 giugno 1933 al 16 dicembre 2009
