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I capitani del servizio tecnico di artiglieria, del servizio degli specialisti del genio che abbiano superato il corso superiore tecnico di artiglieria od il corso superiore tecnico del genio, sono promossi, in ciascun anno a scelta, in ordine di anzianita', non appena entrino nel primo quindicesimo del ruolo di anzianita' e nel limite dei posti devoluti alla scelta, a norma dell'art. 4 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626.
Testo in vigore dal 16 giugno 1933 al 22 marzo 1934
