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La disposizione dell'articolo precedente non si applica agli autoveicoli al servizio delle Amministrazioni dipendenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' al servizio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Nulla e' innovato per quanto riguarda gli autoveicoli al servizio delle Forze armate e quelli in servizio di polizia.

Testo in vigore dal 9 maggio 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-04-09;318~art2 · fonte del testo

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