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[1]Per la concessione del contributo, di cui al precedente articolo, e' elevato di lire 1.300.000 il limite d'impegno per le spese pagabili in annualita' sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli esercizi finanziari 1939-40 e 1940-41.

[2]Per le ulteriori concessioni di contributi da effettuare negli esercizi 1941-42 al 1944-45, in relazione ai mutui che saranno accordati all'Istituto fascista per le case popolari della provincia di Milano, sara' provveduto sul limite che verra' annualmente autorizzato con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 1° luglio 1940-XVIII

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Mussolini - Serena - Di Revel

[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 24 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-07-01;889~art2 · fonte del testo

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