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[1]L'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano potra' contrarre con enti autorizzati mutui per il complessivo ammontare di lire 300.000.000 in sei esercizi finanziari a decorrere da quello in corso.
[2]I detti mutui, da ammortizzarsi in 35 annualita' costanti, saranno garantiti da ipoteca di primo grado ed assistiti dal contributo dello Stato in ragione del 2,60 per cento per tutta la durata dell'ammortamento.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 9 ottobre 1942, n. 1280
1La L. 9 ottobre 1942, n. 1280, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La misura del contributo dello Stato fissata dal 2° comma dell'art. 1 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 889, per i mutui da contrarsi dall'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano per i tre esercizi finanziari 1942-43, 1943-44 e 1944-45 e' elevata al 3 per cento per tutta la durata trentacinquennale dell'ammortamento".
Testo in vigore dal 28 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
