Art. 2
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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare le disposizioni contenute nel precedente articolo col nuovo testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione di cui all'art. 8 della legge 31 dicembre 1907, n. 804.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 15 luglio 1909.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]CARCANO.
[6]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 22 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
