Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico
[6]In aggiunta allo stanziamento complessivo dello stato di previsione della spesa pel Ministero della guerra, per l'esercizio 1907-908, approvato con la legge 14 luglio 1907, n. 496, e' autorizzata la spesa straordinaria di lire un milione per provvedere alla estinzione del debito verso il comune di Napoli, ascendente a lire 333,312.14 di capitale, oltre i relativi interessi e le spese del giudizio, in dipendenza dei lavori eseguiti nel 1868 sul monte Echia o Pizzofalcone;
[7]A tal uopo sara' istituito un apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero predetto per l'esercizio 1907-908.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato,
[9]Data a Roma, addi' 2 luglio 1908.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]CASANA.
[12]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 16 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
