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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]E' autorizzata la spesa di L. 1.200.000.000 per i lavori e le opere di bonifica in Albania.1
[9]Detta somma sara' ripartita in otto esercizi finanziari dal 1939-40 al 1946-47 in ragione di lire 150.000.000 per i primi sette e di lire 140.000.000 per l'ultimo esercizio finanziario, tenuto conto dei 10 milioni gia' inscritti nel bilancio del Ministero delle finanze durante l'esercizio 1938-39.
[10]Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a San Rossore, addi' 6 luglio 1939-XVII
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - CIANO - DI REVEL
[15]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 maggio 1940, n. 460
1La L. 23 maggio 1940, n. 460 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che " L'assegnazione stabilita per l'esercizio finanziario 1939-40 dalla legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1065, per l'esecuzione di lavori ed opere di bonifica, e' diminuita di lire 32.185.500, restando in corrispondenza ridotta di uguale importo la spesa complessiva autorizzata con la legge medesima."
Testo in vigore dal 14 giugno 1940 al 13 luglio 1940
