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Pei prelevamenti dai fondi di riserva, il Ministero potra' anche eccedere la quota proporzionale al periodo dell'esercizio provvisorio, giustificandone l'assoluta necessita' con apposito decreto da annettersi ai mandati o agli ordini di pagamento.
Testo in vigore dal 30 giugno 1909 al 16 dicembre 2009
