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Fino a che non siano rispettivamente tradotti in legge gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1909-910, e non oltre il 31 dicembre 1909, il Governo del Re e' autorizzato a riscuotere secondo le leggi in vigore, le entrate e a pagare le spese delle Colonie medesime in conformita' dei detti stati di previsione presentati alla Camera il 10 giugno 1909 secondo le disposizioni, i termini e le facolta' contenute nei relativi disegni di legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 dicembre 1909, n. 777
1La L. 26 dicembre 1909, n. 777 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "E' del pari prorogata al 31 marzo 1910 la facolta', concessa con l'art. 2 della legge stessa, di esercitare provvisoriamente gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia Eritrea e della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1909-910".
Testo in vigore dal 11 gennaio 1910 al 16 dicembre 2009
