Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1925 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' data facolta' al Governo del Re di consentire l'estensione del beneficio di cui al comma 4° dell'art. 3 della legge 20 agosto 1921, n. 1133, modificato col decreto-legge 7 dicembre 1922, n. 1751, limitatamente alla imposizione di una tassa fissa di registro di L. 1000 all'atto costitutivo, allo statuto e agli atti di aumento di capitale dell'eventuale costituenda compagnia italiana cui la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini cedesse ai termini della convenzione stipulata col Governo italiano il 5 febbraio 1923 la concessione per la posa ed esercizio del cavo telegrafico sottomarino tra Fiumicino e le Azzorre, nonche' all'atto di trasferimento alla medesima di tale concessione, della quota parte del capitale sociale e della cauzione.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 29 novembre 1925.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Ciano - Volpi.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1925 al 16 dicembre 2009
