Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1929 al 20 luglio 1938. Leggi il testo vigente →
Per i periodi nei quali la Esposizione di cui sopra restera' aperta, saranno concesse ai visitatori riduzioni ferroviarie nella misura da stabilirsi, di volta in volta, dal Ministro per le comunicazioni. Il Comitato organizzatore resta autorizzato a percepire la quota di cui al R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, per l'uso del biglietto a prezzo ridotto pel viaggio di ritorno.
Testo in vigore dal 23 luglio 1929 al 20 luglio 1938
