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[1]La « Esposizione biennale internazionale d'arte » promossa dalla citta' di Venezia e la « Esposizione quadriennale nazionale d'arte » promossa dal Governatorato di Roma sono riconosciute ed autorizzate in via permanente.
[2]Non sono applicabili alle Esposizioni predette le disposizioni del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
