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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.
[5]Articolo unico.
[6]In dipendenza delle leggi 5 maggio 1901, n. 151 e 14 luglio 1907, n. 496, il ministro della guerra e' autorizzato a vendere a trattativa privata al comune di Bergamo la caserma Vittorio Emanuele II in quella citta' per il prezzo di lire duecentotrentacinquemila ed alle condizioni contenute nello schema di contratto stato accettato del Consiglio comunale con deliberazione 24 agosto 1907.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Racconigi, addi' 17 luglio 1910.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Facta - Spingardi.
[11]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 9 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
