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[1]Col fondo dei residui del capitolo n. 47: «Manutenzione e riparazione dei porti» potranno eseguirsi, fino alla concorrenza di lire 450,000, lavori di restauro di opere portuali danneggiate.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 4 giugno 1896.
[4]UMBERTO.
[5]G. Colombo.
[6]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 10 giugno 1896 al 16 dicembre 2009
