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Al Governo, limitatamente pero' alla durata dell'esercizio in corso, e cosi' al 30 giugno 1909, e' data facolta' di derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilita' generale dello Stato e relativo regolamento, provvedendo mediante licitazione o trattativa privata od anche in economia:
- a)alla esecuzione delle opere previste nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1908-909 od autorizzate dalla presente legge nelle provincie di Bari, Foggia e Lecce;
- b)alla costruzione della ferrovia Altamura-Matera compresa fra quelle autorizzate coll'art. 60 della legge 31 marzo 1904, n. 140 e dall'art. 1 della legge 12 luglio 1908, n. 444.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
