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[1]E' autorizzata la spesa straordinaria di L, 200,000 (duecentomila) per concorso straordinario dello Stato nella ricostruzione e consolidamento di opere stradali, provinciali e comunali distrutte o danneggiate in Sicilia e nelle Calabrie dal nubifragio del novembre 1908.

[2]Il concorso straordinario dello Stato sara' destinato ad aumentare fino al limite massimo rispettivamente del 50 e dell'80 per cento il sussidio che per i lavori di ricostruzione e di consolidamento potra' essere consentito alle Provincie e ai Comuni in dipendenza dell'art. 3 della legge 30 giugno 1904, n. 293.

[3]La predetta somma sara' stanziata in apposito capitolo del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1908-909.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009

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