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[1]E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 400,000 (quattrocentomila) per lavori di rettifica, sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali designati nella tabella B annessa alla presente legge.
[2]La predetta somma sara' stanziata, secondo il bisogno, in appositi articoli del capitolo 108 della spesa dei lavori pubblici per l'esercizio 1908-909 nei limiti dello stanziamento complessivo del capitolo medesimo, e nei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
