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I contributi a carico degli enti interessati a norma della legge 2 aprile 1885, n. 3095, per le opere portuali delle prime tre classi della 2ª categoria, saranno liquidati, per ciascun porto, sull'ammontare della spesa fatta in ogni esercizio e riscossi in annualita' nei venti esercizi successivi, senza interesse.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
