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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a concedere gratuitamente ai Comuni gli arenili che per i porti di IV classe serviranno alla costruzione di ricoveri, di magazzini e di tettoie od altri servizi accessori.
[2]L'atto di cessione sara' registrato colla tassa fissa di L. 1.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
