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Il concorso straordinario di cui al n. 26 dell'annessa tabella, per nuove opere ai porti di IV classe, in luogo di quello indicato dall'art. 7 della legge 2 aprile 1885, n. 3095, e' stabilito nella misura del 50 per cento della relativa spesa:
- a)per le opere aventi lo scopo di concorrere ad assicurare la protezione dello specchio acqueo utilizzabile per il piccolo naviglio;
- b)per i porti in cui il traffico sia in aumento nell'ultimo triennio;
- c)per le opere tendenti a costituire un punto di approdo a terra la' dove non esiste alcuna opera a cio' destinata, od a completare l'approdo esistente;
- d)per le opere occorrenti nei porti ai quali facciano capo linee ferroviarie di penetrazione o canali navigabili;
- e)per le opere necessarie nei porti posti nelle isole o in localita' del continente che non abbiano facili mezzi di comunicazione.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
