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[1]La determinazione delle opere rispondenti alle condizioni indicate nell'articolo precedente, la loro classificazione secondo il comparativo grado di urgenza e la ripartizione della somma, saranno fatte con decreto del ministro dei lavori pubblici sulla proposta di una Commissione nominata per decreto Reale in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.
[2]La tabella di assegnazione e reparto, corredata di una relazione esplicativa, sara' comunicata al Parlamento non piu' tardi del 30 aprile 1908.
[3]Contro il decreto di approvazione della suddetta tabella e' ammesso il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta ufficiale.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
