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[1]La somma di L. 30,000,000 di cui al n. 25 della tabella e' destinata per eseguire a preferenza:
[2]1° i lavori di riparazione straordinaria e di completamento intesi a proteggere lo specchio acqueo in relazione alle opere costruite od in corso di costruzione in virtu' di precedenti disposizioni legislative;
[3]2° i lavori di costruzione di nuove opere e di sistemazione delle attuali, occorrenti:
- a)nei porti interessanti il rifugio o la difesa militare;
- b)nei porti interessanti il commercio e nei quali il movimento della navigazione o del traffico sia stato nell'ultimo triennio in progressivo aumento;
- c)nei porti ai quali facciano capo linee ferroviarie di penetrazione o canali navigabili;
- d)nei porti posti nelle isole o nei punti del continente che non abbiano facili mezzi di comunicazione.
[4]Nella esecuzione delle opere di cui al n. 2 del presente articolo sara' data la preferenza a quei porti a favore dei quali concorrano simultaneamente piu' di una delle condizioni sopraindicate.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
