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[1]La somma di L. 30,000,000 di cui al n. 25 della tabella e' destinata per eseguire a preferenza:

[2]1° i lavori di riparazione straordinaria e di completamento intesi a proteggere lo specchio acqueo in relazione alle opere costruite od in corso di costruzione in virtu' di precedenti disposizioni legislative;

[3]2° i lavori di costruzione di nuove opere e di sistemazione delle attuali, occorrenti:

  • a)nei porti interessanti il rifugio o la difesa militare;
  • b)nei porti interessanti il commercio e nei quali il movimento della navigazione o del traffico sia stato nell'ultimo triennio in progressivo aumento;
  • c)nei porti ai quali facciano capo linee ferroviarie di penetrazione o canali navigabili;
  • d)nei porti posti nelle isole o nei punti del continente che non abbiano facili mezzi di comunicazione.

[4]Nella esecuzione delle opere di cui al n. 2 del presente articolo sara' data la preferenza a quei porti a favore dei quali concorrano simultaneamente piu' di una delle condizioni sopraindicate.

Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;542~art3 · fonte del testo

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