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[1]Alla spesa complessiva di L. 137,043,000 di cui nel precedente articolo, si provvedera' nel modo seguente:
[2]con L. 1,511,000 dalla somma rimasta a disposizione dell'Amministrazione senza indicazione di opere speciali per effetto delle leggi 25 febbraio 1900, n. 56, e 13 marzo 1904, n. 102;
[3]con L. 129,048,000 da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici nei quindici esercizi finanziari dal 1907-908 al 1921-922;
[4]con L. 6,484,000 da prelevarsi dalle spese per le ferrovie di Stato, autorizzate con la legge 23 dicembre 1906, n. 638.
[5]Gli stanziamenti annuali da farsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici saranno ripartiti come in appresso ed iscritti in separati capitoli corrispondenti alle opere ed alle spese indicate nell'annessa tabella e nella misura che risultera' necessaria secondo le esigenze dei lavori:
[6]Esercizio 1907-908... L. 9,000,000
[7]» 1908-909... » 9,000,000
[8]» 1909-910... » 8,000,000
[9]» 1910-911... » 8,000,000
[10]» 1911-912... » 8,000,000
[11]» 1912-913... » 8,000,000
[12]» 1913-914... » 8,000,000
[13]» 1914-915... » 8,000,000
[14]» 1915-916... » 8,000,000
[15]» 1916-917... » 8,000,000
[16]» 1917-918... » 9,000,000
[17]» 1918-919... » 9,000,000
[18]» 1919-920... » 9,000,000
[19]» 1920-921... » 10,000,000
[20]» 1921-922... » 10,048,000
[21]------------- L. 129,048,000 -------------
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
