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[1]Per la sollecita esecuzione delle opere nei porti di IV classe, i Comuni potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti mutui ammortizzabili in 35 anni fino all'intiero ammontare della spesa a loro carico secondo i progetti debitamente approvati.
[2]Eguale autorizzazione e' data per la concessione di mutui alle Provincie, che sono obbligate ad una quota di concorso per l'esecuzione delle dette opere.
[3]Il concorso straordinario dello Stato sara' corrisposto ai Comuni in proporzione dell'avanzamento dei lavori, in base ai relativi certificati e nei modi da stabilirsi nel regolamento.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
