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Il Governo del Re e' autorizzato, sulla domanda degli enti locali interessati, e sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'esecuzione della presente e delle leggi precedenti, a sostituire ad una o piu' delle opere stabilite per un determinato porto, una o piu' opere portuali riconosciute maggiormente utili, a condizione che si debbano eseguire a vantaggio dello stesso porto e nei limiti della spesa autorizzata dalle dette leggi.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
