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I progetti esecutivi per le opere portuali e di difesa delle spiaggie contemplate nella presente legge saranno compilati secondo le norme tecniche e amministrative che saranno stabilite dal regolamento da approvarsi con decreto Reale, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
