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[1]Per opere di difesa delle spiaggie si intendono:
- a)i pennelli d'imbonimento;
- b)le dighe di protezione;
- c)ogni altra opera che abbia lo scopo di arrestare il processo di corrosione.
[2]((Alla esecuzione di dette opere si provvede a cura dello Stato, quando si tratti di difendere gli abitati dalle corrosioni prodotte dal mare. La relativa spesa e' posta a totale carico dello Stato)).
[3]Col provvedimento che stabilisce il detto rimborso potra', a domanda del Comune, essergli consentito di rivalersi, non oltre il terzo della quota posta a suo carico, verso i privati direttamente beneficati dalle opere eseguite.
[4]La manutenzione delle opere suindicate e' obbligatoria e posta ad esclusivo carico del Comune in cui trovasi la spiaggia in corrosione, sotto la sorveglianza del competente Ufficio del genio civile.
Testo in vigore dal 11 maggio 1980 al 16 dicembre 2009
