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[1]Sulla somma di L. 11,000,000 autorizzata per le opere del porto di Napoli, di cui al n. 11 dell'annessa tabella, potranno essere imputate fino alla concorrenza di lire 1,000,000 le spese necessarie per l'esecuzione dei lavori d'ampliamento del fabbricato della stazione marittima nel porto di Napoli e pel pagamento della maggiore spesa occorsa sulle somme gia' stanziate per la costruzione del detto fabbricato.
[2]Siffatta spesa di L. 1,000,000, che e' posta a carico esclusivo dello Stato, sara' ripartita fra le varie Amministrazioni interessate all'opera con R. decreto promosso dal ministro dei lavori pubblici di concerto con gli altri ministri competenti.
[3]Le quote di rimborso saranno reintegrate sul bilancio dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 29 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
